OGGETTO: Abilitazioni CQC per trasporto di merci e di persone, recanti date di scadenza di validità tali che, tra l’una e l’altra, vi è un intervallo superiore a dodici mesi: possibilità di allineare le due date di scadenza.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI Al CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 19259 del 22 giugno 023
OGGETTO: Abilitazioni CQC per trasporto di merci e di persone, recanti date di scadenza di validità tali che, tra l’una e l’altra, vi è un intervallo superiore a dodici mesi: possibilità di allineare le due date di scadenza.
Come è noto, l’art. 15, commi 1 e 3, del DM 30 luglio 2021 recante “Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645” – oggi direttiva 2022/2561 -, dispone che:
“co. 1 Il rinnovo della validità quinquennale di una qualificazione CQC, per una sola tipologia di trasporto o per entrambe, è subordinato alla frequenza di un corso di formazione periodica di trentacinque ore. Il titolare di qualificazione CQC, valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare l’abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall’obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l’altra tipologia.”
“co. 3. Il corso di formazione periodica di cui al comma 1 può essere:
a) integrale, cioè organizzato in un’unica soluzione. In tal caso le trentacinque ore di lezione devono essere erogate in un arco di tempo non superiore ai dodici mesi antecedenti la data di scadenza della qualificazione posseduta;
b) frazionato, cioè, organizzato ed erogato in cinque moduli da sette ore ciascuno, fermo restando che almeno un modulo deve essere frequentato nell’ultimo anno di validità della CQC.”
Al riguardo, la circolare 31895 del 15 ottobre 2021, e succ.mod., così recita:
“3.6 FORMAZIONE PERIODICA (ART. 15)
(Le istruzioni dell’intero paragrafo 3.6 sono applicabili a tutti i corsi di formazione periodica per il quali la comunicazione di avvio del corso sia formalizzata a decorrere dal 15 ottobre 2021)
Nulla è innovato quanto alla validità quinquennale della qualificazione CQC, il cui rinnovo resta subordinato alla frequenza di un corso di formazione periodica della durata di 35 ore: il conducente titolare di una CQC sia per il trasporto di cose che di persone, che frequenta un corso di formazione periodica per una tipologia di trasporto, rinnova la CQC per entrambe (co. 1), purché l’abilitazione che scade scada entro e non oltre i dodici mesi successivi alla data di decorrenza del rinnovo di validità della prima.”.
Tanto premesso, è stata rappresentata l’esigenza di consentire che – su richiesta del conducente titolare di entrambe le abilitazioni CQC recanti date di scadenza di validità tali che, tra l’una e l’altra, vi è un intervallo superiore a dodici mesi -, sia possibile allineare le due date, sì da consentire allo stesso di potersi avvalere del disposto dell’articolo 15, comma 1, secondo periodo, del DM 30 luglio 2021, su riportato.
Tale istanza può essere accolta alle seguenti condizioni:
1) le qualificazioni CQC possedute (trasporto di merci e di persone) non siano scadute di validità da oltre tre anni prima che sia intervenuta la frequenza di un corso di formazione periodica (in caso contrario, per la qualificazione CQC scaduta da più di tre anni, o per entrambe, è necessario sostenere l’esame di revisione);
2a) il corso di formazione periodica, la cui data di avvio sia stata comunicata a decorrere dal 15 ottobre 2021 e del quale si spende l’attestato, sia stato avviato nella finestra temporale consentita per almeno una delle CQC possedute;
oppure
2b) qualora l’attestato di formazione periodica sia emesso al termine di un corso di formazione periodica la cui data di avvio sia stata formalizzata entro il 14 ottobre 2021, non debba essere sostenuto un esame di ripristino ai fini del rinnovo di una o entrambe le abilitazioni;
3) sia manifestata la volontà del titolare della qualificazione CQC per il trasporto di merci e di persone – recanti date di scadenza di validità tali che, tra l’una e l’altra, vi sia un intervallo superiore a dodici mesi -, di allineare le predette date.
Tanto premesso
SI DISPONE CHE
ricorrendo tutte le condizioni di cui ai punti 1, 3 e, alternativamente, 2a o 2b;
con riferimento alle istanze di rinnovo CQC (mod.TT746) presentate a decorrere dal 26 giugno 2023;
è possibile per il titolare di abilitazioni CQC per trasporto di merci e di persone – recanti date di scadenza di validità tali che, tra l’una e l’altra, vi è un intervallo superiore a dodici mesi -, richiedere ed ottenere l’allineamento delle due date di scadenza secondo le seguenti modalità:
VALORIZZAZIONE ISTANZA RINNOVO CQC MP – in sede di presentazione dell’istanza di rinnovo della qualificazione CQC per la quale è stato utilmente frequentato il corso di formazione periodica, occorre valorizzare sul modello TT746 del campo Rinnovo CQC sia per il trasporto di merci (M) che di persone (P);
CALCOLO DEL RINNOVO DI VALIDITÀ – il sistema informativo del CED procederà ad emettere una patente CQC, o una CQC card, nella quale la qualificazione per il trasporto di merci e quella per il trasporto di persone recano la medesima data di scadenza. A tal fine, con riferimento all’attestato di formazione periodica esibito, si applicheranno, per il calcolo del periodo di rinnovo di validità, le istruzioni vigenti riferite a quella, tra le due qualificazioni CQC possedute, che scadeva prima.
* * *
Si precisa ulteriormente che:
le predette istruzioni sono applicabili soltanto alle istanze di rinnovo CQC presentate a decorrere dal 26 giugno 2023 e recanti esplicita richiesta di allineamento delle scadenze;
ne consegue che le istanze presentate prima del 26 giugno 2023, ma non approvate dall’UMC ed evidentemente prive della esplicita richiesta di allineamento delle scadenze, non potranno beneficiare nell’immediatezza della possibilità di allineare le date di scadenza delle due qualificazioni CQC possedute dal conducente. Tale possibilità potrà essere fatta valere, su richiesta, in occasione del successivo primo rinnovo;
non è possibile ottenere l’allineamento delle due date di scadenza chiedendo un duplicato della patente CQC o della CQC card posseduta.
Infine, a vantaggio degli operatori presso gli UMC, la procedura visualizza un messaggio che -verificate le condizioni di cui ai punti 1, 3 e 2a o 2b -, segnala la possibilità, in caso di esplicita richiesta in tal senso del titolare delle CQC e di presentazione dell’istanza non antecedente al 26 giugno 2023, di procedere all’allineamento delle relative scadenze, secondo le disposizioni della presente circolare; nel caso, l’operatore dell’UMC provvederà quindi a valorizzare l’istanza come Rinnovo CQC MP.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Pasquale D’Anzi