OGGETTO: Disciplina dell’accesso graduale, senza esame, alle patenti di categoria A2 ed A.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 giugno 2023
Disciplina dell’accesso graduale, senza esame, alle patenti di categoria A2 ed A.
(GU n.175 del 28-7-2023)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 7, paragrafo 1, lettera c) che, in materia di accesso progressivo alle patenti di categoria A2 ed A, dispone che il rilascio della patente di guida è subordinato «per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, al superamento di un esame di guida per la verifica delle capacità e dei comportamenti esclusivamente ovvero al completamento di una formazione ai sensi dell’allegato VI, a condizione che il candidato abbia acquisito un’esperienza di almeno due anni su un motociclo rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2» ed il relativo allegato VI;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida» e successive modificazioni, di seguito «decreto legislativo n. 59 del 2011», con il quale – tra l’altro – è stato modificato il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, di seguito «codice della strada», ed in particolare l’art. 23, comma 3, con il quale – esercitando l’opzione di cui all’art. 7, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2006/126/CE, si dispone che «La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per l’accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle categorie A2 o A, è disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all’allegato VI.»;
Visti, in particolare, gli allegati II e VI del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, relativi rispettivamente ai «Requisiti minimi per l’esame di idoneità alla guida» ed ai «Requisiti minimi per la formazione e l’esame dei conducenti per la guida di motocicli di categoria A (accesso progressivo)», ed in particolare la sezione I, paragrafo A, punto 1 dell’allegato II che, tra l’altro, prevede che: «Il candidato che debba sostenere l’esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l’esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2013), come modificato dal decreto 26 settembre 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2018), di seguito «decreto ministeriale 8 gennaio 2013», con il quale, ai sensi dell’art. 121, comma 2, del più volte citato codice della strada, è stata disposta la «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A» all’esito delle modifiche introdotte al codice della strada dal decreto legislativo n. 59 del 2011, ed in particolare l’art. 3, che dà attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2011;
Visto l’art. 115, comma 1, lettera d), n. 1, del codice della strada che prescrive che per la guida di veicoli di categoria A è richiesto, tra l’altro, che il conducente abbia compiuto venti anni, «a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni»;
Visto l’art. 120 del codice della strada in materia, tra l’altro, di requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida;
Visto altresì l’art. 122 del citato codice della strada, che prevede che a chi ha superato la prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una categoria di patente è rilasciata un’autorizzazione per esercitarsi alla guida;
Visto, infine, l’art. 123, comma 7, del più volte citato codice della strada, come da ultimo modificato dall’art. 7, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonchè in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nella parte in cui dispone che: «Il corso di formazione, presso un’autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida»;
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, «Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole», come modificato dai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2014, n. 30, e 12 marzo 2015, n. 46, ed in particolare l’art. 7;
Vista la nota rif. Ares (2022) 8126229 del 24 novembre 2022 con la quale la competente Direzione generale della commissione europea – riscontrando puntuale quesito posto dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione -, ha fornito interpretazione del più volte citato art. 7, paragrafo 1, lettera c) e dell’allegato VI della direttiva 2006/126/CE, nel senso che «gli Stati membri possono scegliere di offrire entrambe le opzioni ai propri candidati conducenti»;
Ritenuto, quindi, di poter procedere, ai sensi del citato art. 121, comma 2, del codice della strada a dettare la disciplina attuativa dell’art. 123, comma 7, codice della strada, nella parte in cui introduce nell’ordinamento nazionale anche l’accesso graduale alle patenti di categoria A2 ed A a seguito di apposito corso di formazione;
Considerato che l’allegato VI della direttiva 2006/126/CE dispone, ai fini di quel che qui rileva, che gli Stati membri adottano le misure necessarie per «approvare e controllare la formazione di cui all’art. 7, paragrafo 1, lettera c)», la quale deve consistere in almeno sette ore e deve contemplare tutti gli aspetti di cui al punto 6 dell’allegato II della medesima direttiva; che «ciascun partecipante deve seguire la parte pratica della formazione e dimostrare le sue capacità e il suo comportamento su strada» e che i «motocicli impiegati per la formazione rientrano nella categoria di patente di guida richiesta dai partecipanti»;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) «accesso graduale senza esame»: la modalità a mezzo della quale un conducente, già titolare da almeno due anni della patente di categoria A1 o A2, anche speciali, può conseguire rispettivamente una patente di categoria A2 o A, anche speciali, senza sostenere un esame di guida, a condizione che abbia completato una formazione conforme a quanto disciplinato dal presente decreto;
b) «formazione»: la formazione obbligatoria necessaria per l’accesso graduale senza esame;
c) «autorizzazione ad esercitarsi alla guida»: l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 1, del codice della strada;
d) «veicolo di categoria A2»: un veicolo conforme alle prescrizioni previste per la categoria A2 dall’allegato II, punto 5.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011;
e) «veicolo di categoria A»: un veicolo conforme alle prescrizioni previste per la categoria A dall’allegato II, punto 5.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011;
f) «approvazione della formazione»: l’attività con la quale la Direzione generale per la motorizzazione acquisisce nei sistemi informatici del CED gli esiti della formazione e li valida ai fini del conseguimento della patente di categoria A2 o A, anche speciale, senza esame;
g) «Direzione generale per la motorizzazione»: la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione, del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
h) «CED»: Il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina:
a) le modalità di ammissione alla formazione ai fini dell’accesso graduale senza esame alle patenti di categoria A2 ed A, anche speciale;
b) la durata, i contenuti e le modalità di espletamento della formazione;
c) le modalità di approvazione della formazione;
d) le modalità di rilascio della patente di categoria A2 o A all’esito dell’approvazione della formazione.
Art. 3
Modalità di accesso alla formazione
1. Ai fini dell’accesso graduale senza esame, può essere ammesso alla formazione:
a) ai fini del conseguimento della patente di categoria A2, anche speciale, il conducente che ha compiuto diciotto anni, in possesso da almeno due anni della patente di categoria A1, anche speciale, che è titolare dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida di veicolo di categoria A2;
b) ai fini del conseguimento della patente di categoria A, anche speciale, il conducente che ha compiuto venti anni, in possesso da almeno due anni della patente di categoria A2, anche speciale, che è titolare dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida di veicolo di categoria A.
2. È escluso dall’accesso alla formazione il conducente in possesso di abilitazione alla guida di veicoli di categoria A1 in quanto titolare di patente di categoria B ai sensi dell’art. 125, comma 2, lettera h), del codice della strada.
3. L’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesta all’ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente con apposita istanza finalizzata al conseguimento della patente A2 o A per accesso graduale senza esame. A tale istanza sono allegati:
a) certificato medico di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica di cui all’art. 119 del codice della strada;
b) ricevuta di pagamento, a mezzo del portale dei pagamenti, di due imposte di bollo, una per la domanda ed una per la patente da emettersi;
c) ricevuta di pagamento, a mezzo del Portale dei pagamenti, del diritto di motorizzazione di cui alla tariffa 2 della tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986.
4. Il candidato all’accesso graduale senza esame è iscritto nel registro dell’autoscuola che eroga la formazione nonchè, se ne ricorre il caso, nei registri del centro di istruzione automobilistica costituito dal consorzio al quale l’autoscuola aderisce.
Art. 4
Disciplina della formazione
1. La formazione riguarda tutti gli aspetti di cui al punto 6 dell’allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2011 e consta di sette ore articolate, per obiettivi e contenuti, come segue:
a) preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale; manovre particolari ai fini della sicurezza stradale (durata tre ore):
1) l’allievo deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo ad indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;
2) l’allievo deve essere in grado di controllare la condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell’olio e dei liquidi in generale, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
3) l’allievo deve essere in grado di mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l’aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo, di parcheggiare il motociclo sul cavalletto e di scendere dallo stesso nel rispetto delle necessarie precauzioni;
4) l’allievo deve essere in grado di effettuare manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l’utilizzo combinato di frizione e freno, l’equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonchè la posizione dei piedi sui poggiapiedi. Parte della formazione di cui al presente punto dovrà essere svolta su luoghi idonei ad essere attrezzati con percorsi conformi a quanto previsto dall’allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 e con le modalità ivi previste;
5) l’allievo deve essere in grado di effettuare manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h. L’allievo deve essere altresì in grado di effettuare frenate di prova, compresa una frenata d’emergenza, a una velocità minima di 50 km/h. Parte della formazione di cui al presente punto dovrà essere svolta su luoghi idonei ad essere attrezzati con percorsi conformi a quanto previsto dall’allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 e con le modalità ivi previste;
b) guida nel traffico: l’allievo deve essere in grado di eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni (durata quattro ore):
1) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria; guida su strada rettilinea, frequentata da pedoni e transitata da veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; guida in curva; impegno e superamento di incroci e raccordi; cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; sorpasso e superamento: sorpasso di altri veicoli, superamento di ostacoli, ivi comprese vetture posteggiate; lasciarsi sorpassare da parte di altri veicoli. Le attività di guida devono impegnare anche elementi e caratteristiche stradali quali rotatorie, passaggi a livello, fermate di autobus o tram, attraversamenti pedonali, guida su lunghe salite e discese, gallerie;
2) ingresso, guida e uscita dall’autostrada o strade extraurbane principali o secondarie: ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione.
2. La formazione di cui al comma 1, lettera a), può essere anche collettiva per un massimo di cinque candidati. La formazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere individuale. In ogni caso, ciascun candidato non può ricevere formazione per oltre tre ore al giorno.
3. La formazione si svolge su veicoli di categoria A2 o veicoli di categoria A, secondo l’abilitazione consentita dall’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 3, comma 1.
4. Al controllo del prescritto percorso formativo si provvede attraverso apposito applicativo, idoneo a rilevare per ciascun candidato, ciascun istruttore e ciascun veicolo, il luogo della formazione e la tipologia del percorso, le ore di formazione e la condotta di guida. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne sono disciplinate le caratteristiche e le modalità di funzionamento e collegamento con il CED.
5. Al termine della formazione, e comunque entro il termine di validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui l’allievo è titolare, l’autoscuola alla quale l’allievo risulta iscritto, tramite apposito applicativo messo a disposizione dal CED, genera per ciascun allievo un attestato conforme al modello di cui all’allegato 1. L’attestato è firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal responsabile didattico dell’autoscuola ed è trasmesso al CED nelle forme prescritte dal decreto di cui al comma 4.
Art. 5
Rilascio della patente
1. All’esito positivo dei controlli di cui all’art. 4, comma 4, ed acquisito l’attestato di cui all’art. 4, comma 5, la formazione è approvata e, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 120 del codice della strada, è emessa la patente di guida conseguita per accesso graduale senza esami che è trasmessa, per posta, al titolare della stessa.
Art. 6
Disposizioni transitorie
1. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 4 e della realizzazione dell’applicativo ivi previsto, al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico erogato dalle autoscuole, o se ne ricorre il caso dai centri di istruzione automobilistica, il soggetto erogatore comprova le ore di formazione utili per l’accesso graduale senza esame secondo quanto disposto dai seguenti commi.
2. Successivamente all’emissione dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, il soggetto erogatore della formazione, tramite apposita funzione messa a disposizione dal CED, genera per ciascun allievo uno o più fogli di rilevazione della presenza e dei contenuti della formazione giornaliera. Su tale foglio, conforme all’allegato 2 del presente decreto, il sistema del CED riporta un codice antifalsificazione, i dati dell’autoscuola alla quale è iscritto l’allievo e quelli dell’allievo stesso, il numero dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui l’allievo è titolare e l’ufficio della motorizzazione civile che l’ha rilasciata.
3. Il soggetto erogatore della formazione, o persona da questi delegata, provvede prima dell’inizio di ciascuna lezione giornaliera, alla compilazione di due esemplari del medesimo foglio di rilevazione della presenza e dei contenuti della formazione giornaliera, con l’indicazione del giorno e dell’ora previsti per tale lezione ed annotando, se ne ricorre il caso, gli estremi del centro di istruzione automobilistica al quale è stato conferito l’allievo. Un primo esemplare è conservato presso la sede del soggetto erogatore; un secondo esemplare è consegnato all’istruttore che, nel luogo ove si svolge la formazione, provvede a compilarlo in ogni sua parte, acquisendo quindi anche la firma dell’allievo ed apponendovi la propria. Tale ultimo esemplare, compilato in ogni sua parte, è riconsegnato al soggetto erogatore della formazione per le finalità di cui ai commi 4 e 5.
4. Concluso il percorso formativo, l’autoscuola a cui l’allievo è iscritto genera e firma l’attestato conformemente alle disposizioni di cui all’art. 4 e presenta all’ufficio della motorizzazione civile competente la copia, che il soggetto erogatore della formazione ha dichiarato conforme all’originale, di ciascun foglio di rilevazione della presenza e dei contenuti della formazione giornaliera e dell’attestato. L’ufficio della motorizzazione provvede quindi all’approvazione del percorso formativo, alla verifica dei requisiti soggettivi di cui all’art. 120 del codice della strada ed all’emissione della patente di categoria A2 o A così conseguita.
5. Gli originali di ciascun foglio di rilevazione della presenza e dei contenuti della formazione giornaliera, in duplice esemplare, e dell’attestato di cui al comma 4 sono conservati dall’autoscuola alla quale è iscritto l’allievo oppure, limitatamente ai predetti fogli, dal centro di istruzione automobilistica se ne ricorre il caso, per almeno cinque anni.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con decreto dirigenziale, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore, è stabilita la data di applicabilità delle disposizioni del presente decreto.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2023
Il Ministro: Salvini