FAQ

Quali sono i documenti necessari per avviare la pratica per la patente di guida?

Documento d’identità valido (carta identità/passaporto)
Codice fiscale
Certificato medico anamnestico rilasciato dal medico curante

Permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario

Quanto tempo richiede il processo di ottenimento della patente di guida?

In media sono necessari da sei mesi a 1 anno di tempo per conseguire la patente.


Servizi

Patente A

Con Patente PRO puoi seguire corsi teorici e pratici per il conseguimento delle patenti AM, A1, A2 e A valide per condurre veicoli a due, tre e quattro ruote di varia cilindrata.

Patente AM

La patente AM si può conseguire a partire dai 14 anni di età sostenendo un esame di teoria e uno di guida.
  • La patente AM permette di condurre, senza passeggero fino ai 16 anni:
  • Ciclomotore a 2 ruote con velocità massima di 45 km/h e cilindrata non superiore a 50 cc o potenza 4 kw;
  • Ciclomotore a 3 ruote con le stesse caratteristiche;
  • Ciclomotori a 4 ruote aventi massa a vuoto non superiore a 350kg con velocità massima 45km/h e cilindrata 50 cc o potenza non superiore a 6 kw.
Per chi non ha la cittadinanza italiana è possibile effettuare l'esame di teoria con il supporto audio. Per chi è affetto da DSA è possibile effettuare l'esame con il supporto audio e aggiungendo 10 minuti al tempo massimo.

Patente A1

La patente A1 si può conseguire a partire dai 16 anni di età sostenendo un esame di teoria (identico alla patente B) e uno di guida. La patente A1 permette di condurre:
  • Motocicli con una cilindrata massima di 125 cc, potenza max. 11Kw, rapporto peso/potenza non superiore a 0,1 kw/kg;
  • Tricicli con potenza massima di 15 kw
  • Macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli;
  • Veicoli che si possono condurre con la patente AM.
Per chi non ha la cittadinanza italiana è possibile effettuare l'esame di teoria con il supporto audio. Per chi è affetto da DSA è possibile effettuare l'esame con il supporto audio aggiungendo 10 minuti al tempo massimo.

Patente A2

La patente A2 si può conseguire a partire dai 18 anni di età sostenendo un esame di teoria (solo se non hai conseguito alcuna patente di guida) e uno di guida. Oppure se sei in possesso della patente A1 da almeno 2 anni potrai conseguire la patente A2 senza sostenere nessun esame ma effettuando 7 guide certificate. La patente A2 permette di condurre:
  • Motocicli con una potenza max. di 35Kw, rapporto peso/potenza non superiore a 0,2 kw/kg;
  • Tricicli a motore con potenza max. di 15 kw;
  • Macchine agricole con velocità fino a 40 km/h che rientrano nei limiti di sagoma e di massa dei motoveicoli;
  • Veicoli che si possono condurre con la patente AM e A1.

Patente A

La patente A si può conseguire a partire dai 20 anni di età se si è titolari della cat. A2 da almeno 2 anni, altrimenti 24 anni, sostenendo un esame di teoria (solo se non hai conseguito alcuna patente di guida) e uno di guida. Oppure se sei in possesso della patente A2 da almeno 2 anni potrai conseguire la patente A senza sostenere nessun esame ma effettuando 7 guide certificate. La patente A permette di condurre:
  • tutti i motocicli con o senza carrozzetta di qualsiasi potenza e cilindrata;
  • tricicli con potenza superiore a 15 kw;
  • Macchine agricole con velocità fino a 40 km/h che rientrano nei limiti di sagoma e massa dei motoveicoli;
  • Veicoli che si possono condurre con la patente AM-A1-A2.

Patente B

Con Patente PRO puoi seguire corsi teorici e pratici per il conseguimento delle patenti B, B96, BE e BS. La patente B, può essere conseguita a partire da 18 anni e permette di condurre di autoveicoli, macchine agricole anche trainanti un rimorchio.

Patente B

La patente B si può conseguire a partire dai 18 anni di età sostenendo un esame di teoria (se non ha conseguito la patente A1) e uno di guida. La patente B permette di condurre:
  • Autoveicoli fino a 3500 kg, fino a 8 passeggeri più il conducente, anche con rimorchio leggero (fino a 750 kg), purchè il peso complessivo sia minore o uguale a 3500 kg;
  • Motocicli leggeri (fino a 125 cc e fino a 11 kw);
  • Tutte le macchine agricole;
  • Macchine operatrici non eccezionali;
  • Quadricicli a motore.
Per chi non ha la cittadinanza italiana è possibile effettuare l’esame con il supporto audio. Per chi è affetto da DSA è possibile effettuare l’esame con il supporto audio e aggiungendo 10 minuti al tempo massimo.

Patente B Automatica

La patente B AUTOMATICA si può conseguire a partire dai 18 anni di età sostenendo un esame di teoria (se non ha conseguito la patente A1) e uno di guida. La patente B permette di condurre:
  • Autoveicoli fino a 3500 kg, fino a 8 passeggeri più il conducente, anche con rimorchio leggero (fino a 750 kg), purchè il peso complessivo sia minore o uguale a 3500 kg, che siano in possesso di cambio di velocità automatico.
  • Motocicli leggeri (fino a 125 cc e fino a 11 kw);
Per chi non ha la cittadinanza italiana è possibile effettuare l’esame con il supporto audio. Per chi è affetto da DSA è possibile effettuare l’esame con il supporto audio e aggiungendo 10 minuti al tempo massimo.

Patente B96

Si tratta di una estensione della patente B bisogna sostenere un esame di guida . Consente di condurre autovetture trainanti un rimorchio superiore a 750 kg purché la massa complessiva di veicolo e rimorchio sia di max 4250 kg. Si può conseguire insieme alla patente B senza avviare due iscrizioni separate e senza dover pagare due volte!!

Patente BE

La Patente BE si può conseguire a partire dai 18 anni e devi aver conseguito la patente B. La patente BE consente di guidare:
  • complessi di veicoli con massa complessiva superiore a 4250 kg per il trasporto di non più di 8 persone oltre il conducente. La massa massima del complesso non deve superare 7000 kg.
Per conseguire la patente BE dovrai sostenere un esame di guida.

Patente BS

La Patente BS, o patente speciale, consente la guida di autovetture modificate a seconda della propria disabilità. Per ottenere l'idoneità, il candidato deve sottoporsi ad una visita medica presso l’apposita Commissione Medica Locale che verrà prenotata presso i nostri uffici. La patente BS si può conseguire sostenendo un esame di teoria e uno di guida.

Estensioni patenti B, C, D

Per conseguire questa estensione è necessario solamente effettuare le ore di guida obbligatorie e sostenere l'esame pratico.

Estensione Patenti B

La patente BE consente di guidare complessi di veicolo composti da motrice di massa complessiva non superiore a 3500 kg per il trasporto di non più di 8 persone oltre il conducente e rimorchio con massa massima autorizzata maggiore a 750 kg ma non superiore a 3500 kg. La massa massima del complesso non deve superare 7000 kg.

Esame patente BE

Se hai sostenuto l'esame di teoria per la patente B prima del 02/12/2013, dovrai sostenere solo una prova pratica. La prova pratica dura almeno 30 minuti e ti verranno poste domande sui seguenti argomenti:
  • limiti di traino, organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio;
  • conoscenza del comportamento del rimorchio durante la circolazione;
  • disposizioni generali sulla guida del complesso veicolare.
in più ti verrà richiesto di effettuare manovre specifiche in area chiusa o in luoghi poco frequentati:
  • Aggancio e sgancio del rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi l'uno di fianco all'altro e non uno dietro l'altro;
  • Marcia indietro in curva;
  • Parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.
Se hai sostenuto l'esame di teoria per la patente B dopo il 02/12/2013, dovrai sostenere solo una prova pratica. La prova pratica dura almeno 30 minuti durante i quali ti verrà richiesto di effetturare manovre specifiche in area chiusa o in luoghi poco frequentati:
  • Aggancio e sgancio del rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi l'uno di fianco all'altro e non uno dietro l'altro
  • Marcia indietro in curva
  • Parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico

Corso recupero punti

Il corso di recupero dei punti ti permette di riacquisire il punteggio sulla tua patente di guida. A seconda della categoria di patente posseduta, al termine del corso di formazione, ti verranno riaccreditati i seguenti punti:
  • Il corso per patente A e B ti permette di ottenere 6 punti con una frequenza obbligatoria di 12 ore
  • Il corso per patente C, CE, D, DE, KA e KB ti permette di ottenere 9 punti con una frequenza di 18 ore
  • Il corso per CQC ti permette di ottenere 9 punti con una frequenza di 20 ore

Patente B

Tu pensa a guidare
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Facilitiamo il conseguimento della patente di guida adattandoci alle tue esigenze

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Patente PRO si propone di supportare e rivoluzionare l’accessibilità all’indipendenza personale attraverso la mobilità lungo tutto il processo.

La patente diventa uno strumento per la crescita e realizzazione delle persone e PatentePro affianca ognuno nel proprio percorso verso l’autonomia e la realizzazione di sé in un contesto sociale nel quale portare senso di responsabilità e rispetto.

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Contatti


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    Decreto Ministero dei Trasporti - 09/06/2023 - Accesso graduale a patente A2 ed A

    OGGETTO: Disciplina dell'accesso graduale, senza esame, alle patenti di categoria A2 ed A.

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

    DECRETO 9 giugno 2023

    Disciplina dell'accesso graduale, senza esame, alle patenti di categoria A2 ed A.

    (GU n.175 del 28-7-2023)

    IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

    Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 7, paragrafo 1, lettera c) che, in materia di accesso progressivo alle patenti di categoria A2 ed A, dispone che il rilascio della patente di guida è subordinato «per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, al superamento di un esame di guida per la verifica delle capacità e dei comportamenti esclusivamente ovvero al completamento di una formazione ai sensi dell'allegato VI, a condizione che il candidato abbia acquisito un'esperienza di almeno due anni su un motociclo rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2» ed il relativo allegato VI;
    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida» e successive modificazioni, di seguito «decreto legislativo n. 59 del 2011», con il quale - tra l'altro - è stato modificato il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, di seguito «codice della strada», ed in particolare l'art. 23, comma 3, con il quale - esercitando l'opzione di cui all'art. 7, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2006/126/CE, si dispone che «La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle categorie A2 o A, è disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato VI.»;
    Visti, in particolare, gli allegati II e VI del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, relativi rispettivamente ai «Requisiti minimi per l'esame di idoneità alla guida» ed ai «Requisiti minimi per la formazione e l'esame dei conducenti per la guida di motocicli di categoria A (accesso progressivo)», ed in particolare la sezione I, paragrafo A, punto 1 dell'allegato II che, tra l'altro, prevede che: «Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.»;
    Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2013), come modificato dal decreto 26 settembre 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2018), di seguito «decreto ministeriale 8 gennaio 2013», con il quale, ai sensi dell'art. 121, comma 2, del più volte citato codice della strada, è stata disposta la «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A» all'esito delle modifiche introdotte al codice della strada dal decreto legislativo n. 59 del 2011, ed in particolare l'art. 3, che dà attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2011;
    Visto l'art. 115, comma 1, lettera d), n. 1, del codice della strada che prescrive che per la guida di veicoli di categoria A è richiesto, tra l'altro, che il conducente abbia compiuto venti anni, «a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni»;
    Visto l'art. 120 del codice della strada in materia, tra l'altro, di requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida;
    Visto altresì l'art. 122 del citato codice della strada, che prevede che a chi ha superato la prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una categoria di patente è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida;
    Visto, infine, l'art. 123, comma 7, del più volte citato codice della strada, come da ultimo modificato dall'art. 7, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonchè in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nella parte in cui dispone che: «Il corso di formazione, presso un'autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida»;
    Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;
    Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, «Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole», come modificato dai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2014, n. 30, e 12 marzo 2015, n. 46, ed in particolare l'art. 7;
    Vista la nota rif. Ares (2022) 8126229 del 24 novembre 2022 con la quale la competente Direzione generale della commissione europea - riscontrando puntuale quesito posto dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione -, ha fornito interpretazione del più volte citato art. 7, paragrafo 1, lettera c) e dell'allegato VI della direttiva 2006/126/CE, nel senso che «gli Stati membri possono scegliere di offrire entrambe le opzioni ai propri candidati conducenti»;
    Ritenuto, quindi, di poter procedere, ai sensi del citato art. 121, comma 2, del codice della strada a dettare la disciplina attuativa dell'art. 123, comma 7, codice della strada, nella parte in cui introduce nell'ordinamento nazionale anche l'accesso graduale alle patenti di categoria A2 ed A a seguito di apposito corso di formazione;
    Considerato che l'allegato VI della direttiva 2006/126/CE dispone, ai fini di quel che qui rileva, che gli Stati membri adottano le misure necessarie per «approvare e controllare la formazione di cui all'art. 7, paragrafo 1, lettera c)», la quale deve consistere in almeno sette ore e deve contemplare tutti gli aspetti di cui al punto 6 dell'allegato II della medesima direttiva; che «ciascun partecipante deve seguire la parte pratica della formazione e dimostrare le sue capacità e il suo comportamento su strada» e che i «motocicli impiegati per la formazione rientrano nella categoria di patente di guida richiesta dai partecipanti»;

    Decreta:

    Art. 1
    Definizioni
    1. Ai fini del presente decreto si intende:
    a) «accesso graduale senza esame»: la modalità a mezzo della quale un conducente, già titolare da almeno due anni della patente di categoria A1 o A2, anche speciali, può conseguire rispettivamente una patente di categoria A2 o A, anche speciali, senza sostenere un esame di guida, a condizione che abbia completato una formazione conforme a quanto disciplinato dal presente decreto;
    b) «formazione»: la formazione obbligatoria necessaria per l'accesso graduale senza esame;
    c) «autorizzazione ad esercitarsi alla guida»: l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 1, del codice della strada;
    d) «veicolo di categoria A2»: un veicolo conforme alle prescrizioni previste per la categoria A2 dall'allegato II, punto 5.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011;
    e) «veicolo di categoria A»: un veicolo conforme alle prescrizioni previste per la categoria A dall'allegato II, punto 5.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011;
    f) «approvazione della formazione»: l'attività con la quale la Direzione generale per la motorizzazione acquisisce nei sistemi informatici del CED gli esiti della formazione e li valida ai fini del conseguimento della patente di categoria A2 o A, anche speciale, senza esame;
    g) «Direzione generale per la motorizzazione»: la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione, del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    h) «CED»: Il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.

    Art. 2
    Oggetto
    1. Il presente decreto disciplina:
    a) le modalità di ammissione alla formazione ai fini dell'accesso graduale senza esame alle patenti di categoria A2 ed A, anche speciale;
    b) la durata, i contenuti e le modalità di espletamento della formazione;
    c) le modalità di approvazione della formazione;
    d) le modalità di rilascio della patente di categoria A2 o A all'esito dell'approvazione della formazione.

    Art. 3
    Modalità di accesso alla formazione
    1. Ai fini dell'accesso graduale senza esame, può essere ammesso alla formazione:
    a) ai fini del conseguimento della patente di categoria A2, anche speciale, il conducente che ha compiuto diciotto anni, in possesso da almeno due anni della patente di categoria A1, anche speciale, che è titolare dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida di veicolo di categoria A2;
    b) ai fini del conseguimento della patente di categoria A, anche speciale, il conducente che ha compiuto venti anni, in possesso da almeno due anni della patente di categoria A2, anche speciale, che è titolare dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida di veicolo di categoria A.
    2. È escluso dall'accesso alla formazione il conducente in possesso di abilitazione alla guida di veicoli di categoria A1 in quanto titolare di patente di categoria B ai sensi dell'art. 125, comma 2, lettera h), del codice della strada.
    3. L'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesta all'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente con apposita istanza finalizzata al conseguimento della patente A2 o A per accesso graduale senza esame. A tale istanza sono allegati:
    a) certificato medico di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica di cui all'art. 119 del codice della strada;
    b) ricevuta di pagamento, a mezzo del portale dei pagamenti, di due imposte di bollo, una per la domanda ed una per la patente da emettersi;
    c) ricevuta di pagamento, a mezzo del Portale dei pagamenti, del diritto di motorizzazione di cui alla tariffa 2 della tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986.
    4. Il candidato all'accesso graduale senza esame è iscritto nel registro dell'autoscuola che eroga la formazione nonchè, se ne ricorre il caso, nei registri del centro di istruzione automobilistica costituito dal consorzio al quale l'autoscuola aderisce.

    Art. 4
    Disciplina della formazione
    1. La formazione riguarda tutti gli aspetti di cui al punto 6 dell'allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2011 e consta di sette ore articolate, per obiettivi e contenuti, come segue:
    a) preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale; manovre particolari ai fini della sicurezza stradale (durata tre ore):
    1) l'allievo deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo ad indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;
    2) l'allievo deve essere in grado di controllare la condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio e dei liquidi in generale, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
    3) l'allievo deve essere in grado di mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo, di parcheggiare il motociclo sul cavalletto e di scendere dallo stesso nel rispetto delle necessarie precauzioni;
    4) l'allievo deve essere in grado di effettuare manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonchè la posizione dei piedi sui poggiapiedi. Parte della formazione di cui al presente punto dovrà essere svolta su luoghi idonei ad essere attrezzati con percorsi conformi a quanto previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 e con le modalità ivi previste;
    5) l'allievo deve essere in grado di effettuare manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h. L'allievo deve essere altresì in grado di effettuare frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza, a una velocità minima di 50 km/h. Parte della formazione di cui al presente punto dovrà essere svolta su luoghi idonei ad essere attrezzati con percorsi conformi a quanto previsto dall'allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 e con le modalità ivi previste;
    b) guida nel traffico: l'allievo deve essere in grado di eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni (durata quattro ore):
    1) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria; guida su strada rettilinea, frequentata da pedoni e transitata da veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; guida in curva; impegno e superamento di incroci e raccordi; cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; sorpasso e superamento: sorpasso di altri veicoli, superamento di ostacoli, ivi comprese vetture posteggiate; lasciarsi sorpassare da parte di altri veicoli. Le attività di guida devono impegnare anche elementi e caratteristiche stradali quali rotatorie, passaggi a livello, fermate di autobus o tram, attraversamenti pedonali, guida su lunghe salite e discese, gallerie;
    2) ingresso, guida e uscita dall'autostrada o strade extraurbane principali o secondarie: ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione.
    2. La formazione di cui al comma 1, lettera a), può essere anche collettiva per un massimo di cinque candidati. La formazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere individuale. In ogni caso, ciascun candidato non può ricevere formazione per oltre tre ore al giorno.
    3. La formazione si svolge su veicoli di categoria A2 o veicoli di categoria A, secondo l'abilitazione consentita dall'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 3, comma 1.
    4. Al controllo del prescritto percorso formativo si provvede attraverso apposito applicativo, idoneo a rilevare per ciascun candidato, ciascun istruttore e ciascun veicolo, il luogo della formazione e la tipologia del percorso, le ore di formazione e la condotta di guida. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne sono disciplinate le caratteristiche e le modalità di funzionamento e collegamento con il CED.
    5. Al termine della formazione, e comunque entro il termine di validità dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui l'allievo è titolare, l'autoscuola alla quale l'allievo risulta iscritto, tramite apposito applicativo messo a disposizione dal CED, genera per ciascun allievo un attestato conforme al modello di cui all'allegato 1. L'attestato è firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal responsabile didattico dell'autoscuola ed è trasmesso al CED nelle forme prescritte dal decreto di cui al comma 4.

    Art. 5
    Rilascio della patente
    1. All'esito positivo dei controlli di cui all'art. 4, comma 4, ed acquisito l'attestato di cui all'art. 4, comma 5, la formazione è approvata e, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 120 del codice della strada, è emessa la patente di guida conseguita per accesso graduale senza esami che è trasmessa, per posta, al titolare della stessa.

    Art. 6
    Disposizioni transitorie
    1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4 e della realizzazione dell'applicativo ivi previsto, al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico erogato dalle autoscuole, o se ne ricorre il caso dai centri di istruzione automobilistica, il soggetto erogatore comprova le ore di formazione utili per l'accesso graduale senza esame secondo quanto disposto dai seguenti commi.
    2. Successivamente all'emissione dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, il soggetto erogatore della formazione, tramite apposita funzione messa a disposizione dal CED, genera per ciascun allievo uno o più fogli di rilevazione della presenza e dei contenuti della formazione giornaliera. Su tale foglio, conforme all'allegato 2 del presente decreto, il sistema del CED riporta un codice antifalsificazione, i dati dell'autoscuola alla quale è iscritto l'allievo e quelli dell'allievo stesso, il numero dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui l'allievo è titolare e l'ufficio della motorizzazione civile che l'ha rilasciata.
    3. Il soggetto erogatore della formazione, o persona da questi delegata, provvede prima dell'inizio di ciascuna lezione giornaliera, alla compilazione di due esemplari del medesimo foglio di rilevazione della presenza e dei contenuti della formazione giornaliera, con l'indicazione del giorno e dell'ora previsti per tale lezione ed annotando, se ne ricorre il caso, gli estremi del centro di istruzione automobilistica al quale è stato conferito l'allievo. Un primo esemplare è conservato presso la sede del soggetto erogatore; un secondo esemplare è consegnato all'istruttore che, nel luogo ove si svolge la formazione, provvede a compilarlo in ogni sua parte, acquisendo quindi anche la firma dell'allievo ed apponendovi la propria. Tale ultimo esemplare, compilato in ogni sua parte, è riconsegnato al soggetto erogatore della formazione per le finalità di cui ai commi 4 e 5.
    4. Concluso il percorso formativo, l'autoscuola a cui l'allievo è iscritto genera e firma l'attestato conformemente alle disposizioni di cui all'art. 4 e presenta all'ufficio della motorizzazione civile competente la copia, che il soggetto erogatore della formazione ha dichiarato conforme all'originale, di ciascun foglio di rilevazione della presenza e dei contenuti della formazione giornaliera e dell'attestato. L'ufficio della motorizzazione provvede quindi all'approvazione del percorso formativo, alla verifica dei requisiti soggettivi di cui all'art. 120 del codice della strada ed all'emissione della patente di categoria A2 o A così conseguita.
    5. Gli originali di ciascun foglio di rilevazione della presenza e dei contenuti della formazione giornaliera, in duplice esemplare, e dell'attestato di cui al comma 4 sono conservati dall'autoscuola alla quale è iscritto l'allievo oppure, limitatamente ai predetti fogli, dal centro di istruzione automobilistica se ne ricorre il caso, per almeno cinque anni.

    Art. 7
    Entrata in vigore
    1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    2. Con decreto dirigenziale, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore, è stabilita la data di applicabilità delle disposizioni del presente decreto.

    Art. 8
    Disposizioni finali
    1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
    Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 9 giugno 2023

    Il Ministro: Salvini


    Patente A

    Con Patente PRO puoi seguire corsi teorici e pratici per il conseguimento delle patenti AM, A1, A2 e A valide per condurre veicoli a due, tre e quattro ruote di varia cilindrata.

    Patente AM

    La patente AM si può conseguire a partire dai 14 anni di età sostenendo un esame di teoria e uno di guida.

    • La patente AM permette di condurre, senza passeggero fino ai 16 anni:
    • Ciclomotore a 2 ruote con velocità massima di 45 km/h e cilindrata non superiore a 50 cc o potenza 4 kw;
    • Ciclomotore a 3 ruote con le stesse caratteristiche;
    • Ciclomotori a 4 ruote aventi massa a vuoto non superiore a 350kg con velocità massima 45km/h e cilindrata 50 cc o potenza non superiore a 6 kw.

    Per chi non ha la cittadinanza italiana è possibile effettuare l’esame di teoria con il supporto audio.

    Per chi è affetto da DSA è possibile effettuare l’esame con il supporto audio e aggiungendo 10 minuti al tempo massimo.…

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    Patente A1

    La patente A1 si può conseguire a partire dai 16 anni di età sostenendo un esame di teoria (identico alla patente B) e uno di guida.

    La patente A1 permette di condurre:

    • Motocicli con una cilindrata massima di 125 cc, potenza max. 11Kw, rapporto peso/potenza non superiore a 0,1 kw/kg;
    • Tricicli con potenza massima di 15 kw
    • Macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli;
    • Veicoli che si possono condurre con la patente AM.

    Per chi non ha la cittadinanza italiana è possibile effettuare l’esame di teoria con il supporto audio.

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    Patente A2

    La patente A2 si può conseguire a partire dai 18 anni di età sostenendo un esame di teoria (solo se non hai conseguito alcuna patente di guida) e uno di guida.

    Oppure se sei in possesso della patente A1 da almeno 2 anni potrai conseguire la patente A2 senza sostenere nessun esame ma effettuando 7 guide certificate.

    La patente A2 permette di condurre:

    • Motocicli con una potenza max. di 35Kw, rapporto peso/potenza non superiore a 0,2 kw/kg;
    • Tricicli a motore con potenza max. di 15 kw;
    • Macchine agricole con velocità fino a 40 km/h che rientrano nei limiti di sagoma e di massa dei motoveicoli;
    • Veicoli che si possono condurre con la patente AM e A1.
    Scopri di più

    Patente A

    La patente A si può conseguire a partire dai 20 anni di età se si è titolari della cat. A2 da almeno 2 anni, altrimenti 24 anni, sostenendo un esame di teoria (solo se non hai conseguito alcuna patente di guida) e uno di guida.

    Oppure se sei in possesso della patente A2 da almeno 2 anni potrai conseguire la patente A senza sostenere nessun esame ma effettuando 7 guide certificate.

    La patente A permette di condurre:

    • tutti i motocicli con o senza carrozzetta di qualsiasi potenza e cilindrata;
    • tricicli con potenza superiore a 15 kw;
    • Macchine agricole con velocità fino a 40 km/h che rientrano nei limiti di sagoma e massa dei motoveicoli;
    • Veicoli che si possono condurre con la patente AM-A1-A2.
    Scopri di più

    Quanto tempo richiede il processo di ottenimento della patente di guida?

    In media sono necessari da sei mesi a 1 anno di tempo per conseguire la patente.


    Quali sono i documenti necessari per avviare la pratica per la patente di guida?

    Documento d’identità valido (carta identità/passaporto)
    Codice fiscale
    Certificato medico anamnestico rilasciato dal medico curante

    Permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario


    YOUNG

    La patente diventa uno strumento per la crescita e realizzazione delle persone e Patente PRO affianca ognuno nel proprio percorso verso l’autonomia e la realizzazione di sé in un contesto sociale nel quale portare senso di responsabilità e rispetto.

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    Documento d’identità valido (carta identità/passaporto)
    Codice fiscale
    Certificato medico anamnestico rilasciato dal medico curante

    Permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario

    Quanto tempo richiede il processo di ottenimento della patente di guida?

    In media sono necessari da sei mesi a 1 anno di tempo per conseguire la patente.

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      Patente AM

      La patente AM si può conseguire a partire dai 14 anni di età sostenendo un esame di teoria e uno di guida.

      • La patente AM permette di condurre, senza passeggero fino ai 16 anni:
      • Ciclomotore a 2 ruote con velocità massima di 45 km/h e cilindrata non superiore a 50 cc o potenza 4 kw;
      • Ciclomotore a 3 ruote con le stesse caratteristiche;
      • Ciclomotori a 4 ruote aventi massa a vuoto non superiore a 350kg con velocità massima 45km/h e cilindrata 50 cc o potenza non superiore a 6 kw.

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      • Motocicli con una cilindrata massima di 125 cc, potenza max. 11Kw, rapporto peso/potenza non superiore a 0,1 kw/kg;
      • Tricicli con potenza massima di 15 kw
      • Macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli;
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